Regolamento nazionale Avis

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Approvato il 16 Maggio 2004 dalla 68^ Assemblea Nazionale

INDICE
ART. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
ART. 2 SOCI
ART. 3 DOVERI DEI SOCI
ART. 4 LOGO E SEGNI DISTINTIVI DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 5 BENEMERENZE ASSOCIATIVE
ART. 6 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA
ART. 7 COSTITUZIONE ED ADESIONE DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI
ART. 8 ORGANI
ART. 9 NORME ELETTORALI
ART.10 ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI
ART.11 CONSIGLIO NAZIONALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
ART.12 COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
ART.13 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
ART.14 COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
ART.15 GIURI’ NAZIONALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
ART.16 NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE
ART.17 CARICHE
ART.18 REGOLAMENTO DELLE AVIS TERRITORIALI
ART.19 NORME GENERALI (TRANSITORIE)
ART.20 DATA E INDIZIONE DELLE ELEZIONI
ART.21 ELETTORATO ATTIVO
ART.22 ELETTORATO PASSIVO
ART.23 VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
ART.24 COMPETENZE DELLA COMMISSIONE VERIFICA POTERI NELLA FASE ANTECEDENTE ALLO SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA ASSEMBLEARE
ART. 25 NORME APPLICATIVE SULLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI
ART. 26 VERIFICA DEI QUORUM ED ESPRESSIONI DI VOTO PALESE
ART. 27 IL COMITATO ELETTORALE
ART.28 VOTAZIONI
ART. 29 RICORSI CONTRO I RISULTATI DELLE ELEZIONI
ART. 30 NORMA TRANSITORIA

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Art. 1
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
L’AVIS è stata fondata nel maggio dell’anno 1927 dal Dott. Vittorio Formentano ed è stata costituita a livello Nazionale il 28 aprile 1946.
Essa ha attualmente sede in Milano, viale Forlanini 23.
ART. 2
SOCI
L’iscrizione all’Associazione del socio persona fisica viene effettuata su deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Avis Comunale, di base o equiparata, previa domanda scritta presentata dall’aspirante socio, su apposito stampato predisposto dall’AVIS Nazionale.
Un socio deve essere iscritto ad una sola Avis Comunale, di base o equiparata.
Un socio, già iscritto ad una Avis Comunale, di base o equiparata, può chiedere di essere trasferito ad un’altra Avis Comunale, di base o equiparata.
Il trasferimento decorre dalla data in cui il Consiglio Direttivo dell’Avis Comunale, di base o equiparata interessata accoglie l’istanza di adesione del socio.
Le Avis Comunali, di base o equiparate devono comunicare all’AVIS Nazionale entro il mese di marzo di ogni anno, per il tramite delle rispettive Avis Provinciali o equiparate, nonché Regionali o equiparate, l’elenco dei soci iscritti al 31 Dicembre dell’anno precedente, completo di tutte le variazioni e aggiornamenti (nuove iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti…). Le stesse Avis Comunali, di base o equiparate hanno competenza al trattamento dei dati per modifiche e aggiornamenti in corso d’anno.
Un’Avis sovraordinata può richiedere ad una Avis Comunale, di base o equiparata del proprio territorio – formulandone la motivazione con delibera del Consiglio Direttivo competente – di accogliere la richiesta di iscrizione di un socio non donatore che collabora con continuità a favore della stessa Avis sovraordinata. Gli oneri sociali sono a carico dell’Avis sovraordinata che ha richiesto l’iscrizione. L’eventuale mancato accoglimento della richiesta deve essere motivato.
Il Presidente o suo delegato è responsabile, nei limiti e alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia di “privacy”, del trattamento dei dati sensibili forniti dai soci ai fini associativi.
La procedura di adesione all’AVIS Nazionale dei soci persone giuridiche è stabilita con circolare adottata dal Presidente Nazionale.
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Art. 3
DOVERI DEI SOCI
I soci non possono avvalersi della loro appartenenza alla Associazione o degli eventuali incarichi ricoperti nella stessa per fini diversi da quelli previsti dallo statuto.
Ogni decisione assunta dagli organi associativi, nel rispetto del principio di democrazia e delle competenze previste dallo statuto e dal presente regolamento, è vincolante e deve essere osservata da tutti i soci.
Tutti i soci, oltre all’attività di donazione di sangue e di emocomponenti e/o alla collaborazione per le attività associative, devono svolgere in relazione alle proprie possibilità, nel pieno rispetto dell’etica associativa, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dagli organi competenti, opera di promozione della donazione di sangue volontaria, anonima, gratuita e associata, nonché opera di propaganda finalizzata alla crescita associativa.
La periodicità della donazione di sangue e/o di emocomponenti è stabilita nel rispetto della normativa vigente in materia e dei protocolli adottati.
I soci sono tenuti a fornire alla Associazione tutte le informazioni utili ai fini della gestione della stessa.
Il trattamento dei dati sensibili di cui l’Associazione è in possesso deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.
Il socio donatore deve:
a) Rifiutare qualunque compenso per le donazioni effettuate;
b) Evitare di dare notizie atte ad individuare che si sia assoggettato a prelievo a favore di persone determinate;
c) Fare riferimento per l’attività donazionale alle indicazioni dell’Avis Comunale, di base o equiparata di appartenenza;
d) Fornire al personale medico dati anamnestici veritieri;
e) Osservare scrupolosamente le disposizioni in ordine all’ammissibilità alla donazione di sangue e/o emocomponenti, alla loro periodicità ed alle indagini sanitarie ai fini della idoneità alla donazione;
f) Comunicare alla propria Avis Comunale, di base o equiparata tutte le informazioni utili e necessarie ai fini delle attività associative
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Art. 4
LOGO E SEGNI DISTINTIVI DELL’ASSOCIAZIONE
Il nome, il logo, le strutture, i servizi dell’Associazione devono essere utilizzati esclusivamente per i fini associativi previsti dallo statuto.
L’AVIS Nazionale è titolare del nome, del simbolo, del logo, e di ogni altro segno distintivo della Associazione, e ne tutela il corretto utilizzo.
La modulistica utilizzata per le comunicazioni interne ed esterne dell’Associazione deve essere uniforme per tutto il territorio nazionale.
Fatte salve le iniziative di carattere istituzionale o in collaborazione con le istituzioni pubbliche, l’abbinamento non temporaneo del logo e/o dei segni distintivi dell’AVIS con il logo e/o con segni distintivi di altri soggetti, ivi comprese altre associazioni di volontariato, deve essere preventivamente autorizzato – su richiesta espressa per il tramite dell’Avis Regionale e corredata del relativo parere – dal Comitato Esecutivo Nazionale.
La vigilanza in ordine al corretto utilizzo del nome, del logo e di ogni altro segno distintivo dell’AVIS è esercitata dal Consiglio Nazionale.
Art. 5
BENEMERENZE ASSOCIATIVE
La foggia delle benemerenze è stabilita dal Consiglio Nazionale, sentita la Consulta dei Presidenti Regionali, ed è uguale per tutti i soci.
Le benemerenze devono essere di foggia e di dimensioni tali da poter essere visibili e portate giornalmente.
Esse vengono attribuite in base ai seguenti criteri, vincolanti per tutte le Avis territoriali, che tengono conto, oltre che della attività donazionale, anche della fedeltà associativa, e precisamente:
1. Dopo 3 anni di iscrizione all’AVIS e la effettuazione di almeno 6 donazioni, oppure al compimento di 8 donazioni;
2. Dopo 5 anni di iscrizione all’AVIS e la effettuazione di almeno 12 donazioni, oppure al compimento di 16 donazioni;
3. Dopo 10 anni d’iscrizione all’AVIS e la effettuazione di almeno 24 donazioni, oppure al compimento di 36 donazioni;
4. Dopo 20 anni d’iscrizione all’AVIS e la effettuazione di almeno 40 donazioni oppure al compimento di 50 donazioni;
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5. Dopo 30 anni d’iscrizione all’AVIS e la effettuazione di almeno 60 donazioni o al compimento di 75 donazioni;
6. Dopo 40 anni d’iscrizione all’AVIS e la effettuazione di almeno 80 donazioni o al compimento di 100 donazioni;
7. Alla cessazione della attività donazionale per raggiunti limiti di età o per motivi di salute e la effettuazione almeno 120 donazioni.
Ai fini dell’attribuzione delle benemerenze, tenuto conto delle vigenti disposizioni legislative in materia, il numero delle donazioni di emazie effettuate dalle donatrici fino al compimento del cinquantesimo anno di età viene considerato doppio.
Per tutte le benemerenze non possono comunque essere prese in considerazione, sia per gli uomini che per le donne, più di quattro donazioni all’anno.
Ai soci che esplicano con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell’ambito associativo, previa specifica deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Avis presso la quale prestano la propria collaborazione in relazione al livello della collaborazione stessa possono essere attribuite benemerenze come segue:
1. dopo 10 anni di iscrizione all’Avis e di collaborazione una benemerenza non superiore a quella prevista per i soci donatori iscritti alla associazione da 5 anni;
2. dopo 20 anni di iscrizione all’Avis e di collaborazione una benemerenza non superiore a quella prevista per i soci donatori iscritti alla associazione da 10 anni;
3. dopo 30 anni di iscrizione all’Avis e di collaborazione una benemerenza non superiore a quella prevista per i soci donatori iscritti alla associazione da 20 anni;
4. dopo 40 anni di iscrizione all’Avis e di collaborazione una benemerenza non superiore a quella prevista per i soci donatori iscritti alla associazione da 30 anni
Le donazioni effettuate prima dell’iscrizione all’AVIS sono considerate valide ad ogni fine associativo, nei limiti e con le modalità previste dal presente regolamento, purché documentate dalla Associazione di provenienza o dalla struttura sanitaria presso la quale sono state effettuate.
Art. 6
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA
La regolare posizione degli aventi diritto di voto nell’Assemblea Generale dei soci, cioè i legali rappresentanti dei soci persone giuridiche e i delegati dei soci persone fisiche, è
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accertata dalla Commissione Verifica Poteri, sulla base della documentazione inviata dalle rispettive Avis Regionali.
Tale documentazione consiste in:
1) I nominativi dei Presidenti e legali rappresentanti dei soci persone giuridiche;
2) I nominativi dei delegati dei soci persone fisiche;
3) La documentazione dalla quale risulti l’avvenuto regolare pagamento delle quote associative;
4) Il nominativo del Capo delegazione;
5) Copia del verbale con relativi allegati della Assemblea Regionale.
Il delegato impedito è sostituito da un delegato supplente individuato sulla base dei criteri definiti dall’Assemblea Regionale.
Ogni legale rappresentante non può essere portatore di più di dieci deleghe di altro associato persona giuridica.
I componenti del Consiglio Nazionale non possono essere delegati di soci persone fisiche.
La Commissione verifica poteri, che dura in carica quattro anni, è costituita da componenti eletti dalla Assemblea Generale dell’anno precedente a quella di rinnovo delle cariche sociali, nel numero stabilito dalla Assemblea stessa. La Commissione elegge al proprio interno il Presidente.
ART. 7
COSTITUZIONE ED ADESIONE DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI
La costituzione di un’Avis di base potrà coincidere o avere un’identificazione relativa ad una aggregazione territoriale di frazione, di contrada, di quartiere, di municipio o anche aziendale.
La costituzione di un’Avis Comunale o Provinciale dovrà coincidere, rispettivamente, con il territorio politico-amministrativo del Comune o della Provincia di riferimento.
Nelle aree metropolitane, al fine di favorire la crescita della Associazione, è opportuno che vengano costituite più Avis di base.
Le misure delle quote associative dovute all’AVIS Nazionale sono stabilite dall’Assemblea Generale con riferimento ai soci persone fisiche e ai i soci persone giuridiche al 31 dicembre dell’anno precedente.
Il versamento delle quote associative sarà effettuato per il tramite delle Avis Regionali in due soluzioni, rispettivamente entro il 30 aprile ed il 30 settembre di ogni anno.
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ART. 8
ORGANI
Tutti gli organi hanno sede presso gli uffici dell’AVIS Nazionale.
L’espressione di volontà di ogni organo collegiale, di norma, avviene con voto palese.
L’elezione degli organi di governo, di controllo e di giurisdizione interna avviene mediante scrutinio segreto.
Ogni avente diritto al voto non potrà esprimere preferenze in numero superiore ai 2/3 dei componenti effettivi da eleggere.
Tuttavia l’Assemblea e/o gli organi collegiali possono, con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti, deliberare diversamente.
ART. 9
NORME ELETTORALI
Le norme relative all’elezione degli organi associativi saranno emanate secondo le modalità previste dall’art. 19 del presente Regolamento.
ART. 10
L’ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI
La sede dell’Assemblea Generale degli associati è stabilita dal Consiglio Nazionale.
La convocazione dei soci persone giuridiche all’Assemblea Generale è fatta a mezzo servizio postale, oppure tramite posta elettronica. La convocazione dei delegati dei soci persone fisiche è inviata a mezzo servizio postale per il tramite delle Avis Regionali e/o equiparate.
Ogni delegato di soci persone fisiche o legale rappresentante del socio persona giuridica potrà prendere visione della bozza della relazione associativa e dei Bilanci e di ogni altro documento, ai fini di un completo dibattito, sul sito Internet dell’Avis Nazionale, oppure presso l’Avis Regionale di riferimento.
La documentazione dovrà essere disponibile 30 giorni prima dell’Assemblea
In apertura di Assemblea vengono nominati cinque o più questori di sala per la conta dei voti espressi in modo palese e per quanto altro necessario per il regolare espletamento dei lavori assembleari.
ART.11
CONSIGLIO NAZIONALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
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I seggi in Consiglio Nazionale vengono assegnati alle Avis Regionali applicando il metodo d’Honts e cioè dividendo il numero dei soci di ogni Avis Regionale per 1, 2, 3, 4…. sino a concorrenza del numero dei Consiglieri da eleggere e scegliendo, quindi, fra i quozienti così ottenuti per tutte le Avis Regionali, i più alti fino all’assegnazione di tutti i Consiglieri.
Tuttavia, al fine di assicurare quanto previsto dall’art. 11 comma 4 dello Statuto, i primi 22 Consiglieri vengono assegnati ai primi quozienti delle singole Avis Regionali, prescindendo dalla loro consistenza, proseguendo poi, ove il numero dei consiglieri nazionale stabilito dalla Assemblea sia superiore a 22, nell’assegnazione a partire dal più alto fra i secondi quozienti delle singole Avis Regionali.
Il Consiglio Nazionale, per la realizzazione del proprio programma, si struttura in aree dipartimentali, che vengono definite con apposita delibera all’inizio di ciascun mandato.
ART.12
COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
Il Segretario Generale procede alla stesura dei verbali ed è responsabile della loro tenuta, dirige e controlla il funzionamento degli uffici, impartisce le disposizioni al personale per l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e ne sorveglia l’esecuzione, ha le funzioni di capo del personale e propone al Comitato Esecutivo tutti i provvedimenti del caso.
Il Tesoriere sovrintende alle attività patrimoniali, amministrative ed alla gestione finanziaria della sede nazionale; predispone i bilanci consuntivi e preventivi, gestisce i rapporti bancari e postali secondo le modalità di cui al 3° comma dell’art. 16.
Ogni membro del Comitato Esecutivo è responsabile dell’attuazione, per l’area dipartimentale di propria competenza, stabilita dal Consiglio Nazionale, dei progetti e delle decisioni approvate dallo stesso organo.
ART.13
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
Il Consiglio Nazionale, su proposta del Comitato Esecutivo può deliberare di fare certificare il proprio bilancio da una società di certificazione.
Ciascun Revisore effettivo è singolarmente investito dell’attività di controllo della contabilità e della regolarità formale degli atti amministrativi.
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Il Presidente deve convocare il Collegio almeno ogni novanta giorni per un controllo congiunto degli atti amministrativi e dei documenti contabili, fatta salva la facoltà di ciascun membro di esercitare singolarmente in ogni momento tale controllo.
Il Collegio, inoltre, effettua il controllo del conto consuntivo, predisposto dal Tesoriere ed approvato dal Consiglio Nazionale, prima della sua presentazione all’Assemblea, alla quale espone la propria relazione.
Di ogni verifica collegiale deve essere redatto un verbale; copia di questo va inviata al Consiglio Nazionale ed al Comitato Esecutivo Nazionale.
I Revisori hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali rilievi negativi, al Consiglio Nazionale e ove ne sussistano le fattispecie previste dalla legge, alle autorità competenti.
Alle attività del Collegio dei Revisori si applicano le norme dettate in proposito dal Codice Civile.
Art. 14
COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
Il ricorso avanti al Collegio dei Probiviri, sottoscritto dal ricorrente e dall’eventuale suo patrocinatore e corredato di tutti i mezzi di prova, deve essere proposto per iscritto e depositato o inviato, presso la Sede Nazionale, entro il termine perentorio di trenta giorni dal fatto che vi ha dato origine o dalla conoscenza di esso.
Ove il ricorso sia in sede di primo grado ed il ricorrente non sia in possesso di tutta la documentazione alla scadenza del termine, potrà produrre la stessa anche oltre tale termine, comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla data in cui ne è venuto in possesso.
Il Presidente trasmette la documentazione e assegna alla controparte il termine di trenta giorni per la spedizione o il deposito di eventuale contro ricorso e fissa la data del dibattimento, dandone comunicazione alle parti ed ai loro eventuali patrocinatori.
Il Presidente, ricevuti gli atti, provvede alla convocazione del Collegio.
Avanti al Collegio la parte può stare sia personalmente e/o con l’assistenza di uno o più patrocinatori sia a mezzo di procuratore con delega scritta anche a margine od in calce al ricorso.
Di ogni riunione del Collegio deve essere redatto un verbale, sottoscritto dai tre componenti del Collegio.
La decisione deve essere pronunciata entro novanta giorni – salvo proroga appositamente deliberata dal Collegio – e comunicata a cura del Presidente del Collegio medesimo con lettera raccomandata inviata, entro i quindici giorni successivi, alle parti interessate e al Presidente dell’AVIS Nazionale.
Regolamento AVIS Nazionale pag. 10/21
L’impugnazione della decisione di primo grado può essere proposta mediante deposito del ricorso avanti il Giurì Nazionale e comunicata alla eventuale controparte entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione.
L’impugnazione sospende l’efficacia della decisione, fermo restando quanto stabilito dai commi 6 e 7 dell’art. 7 dello Statuto Nazionale.
In sede di giudizio di secondo grado il Collegio ha facoltà, a richiesta di chi vi abbia interesse, di prendere in via provvisoria – nelle more della decisione definitiva – i provvedimenti cautelari di cui alle lett. a) e b) del successivo comma 12.
Nel giudizio di secondo grado si applicano le stesse norme di procedura del giudizio di primo grado.
Le sanzioni sono costituite dalla:
a) censura scritta;
b) sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro mesi, dalla qualifica e dalla attività di socio. Durante il periodo di sospensione, il socio non può partecipare alla vita associativa.
c) espulsione dalla associazione, che priva il socio di tutti i diritti inerenti alla qualifica, con l’obbligo di restituzione della tessera.
Il Segretario Generale cura la tenuta del registro dei soci espulsi e ne da comunicazione alle Avis territoriali competenti.
Nei casi di particolare gravità ed urgenza, il Consiglio Direttivo dell’Avis Comunale o di Base di appartenenza può, nelle more della decisione definitiva in ordine all’espulsione del socio persona fisica, disporne la sospensione cautelare.
Il socio espulso, decorsi almeno cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione, può essere riammesso nell’associazione, previo parere favorevole dell’Avis Comunale, di base o equiparata cui si rivolge per la riammissione, con provvedimento del Presidente Nazionale.
ART 15
GIURI’ NAZIONALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
Il ricorso avanti al Giurì Nazionale, sottoscritto dal ricorrente e dall’eventuale suo patrocinatore e corredato di tutti i mezzi di prova, deve essere proposto per iscritto e depositato o inviato, presso la Sede Nazionale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento impugnato.
Regolamento AVIS Nazionale pag. 11/21
Il Presidente trasmette la documentazione e assegna alla controparte il termine di trenta giorni per la spedizione o il deposito di un eventuale contro ricorso e fissa la data del dibattimento, dandone comunicazione alle parti.
Avanti al Giurì la parte può stare sia personalmente e/o con l’assistenza, di un procuratore o patrocinatore con delega scritta anche a margine od in calce al ricorso.
Di ogni riunione del Giurì deve essere redatto un verbale, sottoscritto dai componenti il Giurì.
La decisione del Giurì Nazionale è pronunciata, salvo motivata proroga, entro novanta giorni dal deposito del ricorso introduttivo.
La decisione del Giurì Nazionale è comunicata a cura del suo Presidente – con lettera raccomandata inviata entro i quindici giorni successivi all’adozione della decisione medesima – alle parti interessate ed al Presidente dell’Avis Nazionale.
ART.16
NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE
L’AVIS Nazionale deve tenere le scritture contabili ed i libri sociali di cui alle disposizioni vigenti in materia di Associazioni di volontariato.
Tutte le operazioni relative all’amministrazione dell’Associazione devono essere disposte dal Tesoriere e supportate da idonea documentazione.
I rapporti di conto corrente e di deposito di danaro, bancari o postali, e le relative movimentazioni, sono disposti con firma disgiunta dal Presidente, e/o dal Tesoriere e/o da eventuali delegati individuati con apposita delibera del Comitato Esecutivo.
Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di corretta gestione amministrativa, il Consiglio Nazionale è tenuto – per il tramite del Tesoriere – a fornire al socio che ne formuli motivata richiesta elementi conoscitivi in ordine alla gestione stessa.
ART. 17
CARICHE
Regolamento AVIS Nazionale pag. 12/21
L’accettazione della carica da parte dei componenti del Consiglio Nazionale, del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio Nazionale dei Probiviri e del Giurì Nazionale deve risultare da apposito verbale dell’organo di cui sono componenti.
I componenti dei Comitati Esecutivi delle Avis Regionali non possono essere componenti del Comitato Esecutivo Nazionale.
Ogni carica sociale è incompatibile in presenza di rapporti di parentela o di affinità fino al terzo grado, di affari, di lavoro, nonché di ogni altra condizione che possa configurare contrasto con gli interessi e le finalità dell’Associazione.
ART. 18
REGOLAMENTO DELLE AVIS TERRITORIALI
Ogni Avis territoriale che abbia completato la procedura di rinnovo dell’adesione all’AVIS Nazionale, ai sensi del comma 14 dell’art. 6 dello Statuto Nazionale, ovvero la procedura di adesione di cui al comma 14 del cit. art. 6 e che intenda dotarsi di un proprio Regolamento associativo, dovrà adottare lo schema-tipo approvato dal Consiglio Nazionale su proposta del Comitato Esecutivo.
In assenza dell’adozione di Regolamenti locali, il presente Regolamento viene applicato a ciascun livello associativo.
Art. 19
NORME TRANSITORIE
Le norme elettorali di cui all’art. 9 del presente Regolamento saranno emanate entro il 31 dicembre 2004, nel rispetto dei principi e dei criteri generali stabiliti dallo Statuto Nazionale e dal presente Regolamento.
Successivamente all’atto dell’approvazione da parte del Consiglio Nazionale – in seduta congiunta con i Presidenti Regionali – le norme elettorali andranno inserite nel testo regolamentare che, nella nuova articolazione, sarà diffuso tempestivamente a tutti i livelli associativi.
Il Consiglio Nazionale – in seduta congiunta con i Presidenti Regionali – approverà, entro il 31 marzo 2005, lo schema-tipo di Regolamento per le Avis territoriali di cui al precedente art. 18.
Lo schema-tipo di Regolamento approvato a norma del comma precedente verrà reso noto alle Avis territoriali a mezzo di circolare adottata dal Presidente Nazionale.
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SEZIONE INTEGRATIVA
MODALITA’ DI VOTO – NORME ELETTORALI E
PROCEDURE CONNESSE
Art. 19– Norme generali
1. Le modalità di esercizio del voto, le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, a tutti i livelli, nonché ogni procedura connessa alle elezioni stesse sono disciplinate – oltre che dalle norme statutarie vigenti – dalle disposizioni contenute nella presente Sezione Integrativa del Regolamento Nazionale, approvata dal Consiglio Nazionale dell’AVIS nella seduta dell’11 dicembre 2004, in attuazione del disposto di cui all’art. 19 del Regolamento medesimo, approvato dall’Assemblea Generale degli Associati il 16 maggio 2004.
2. La Sezione Integrativa sostituisce, all’atto dell’approvazione, l’art. 19 cit. e completa l’articolazione del Regolamento dell’AVIS Nazionale.
Art. 20 – Data e indizione delle elezioni
1. Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, a tutti i livelli, hanno luogo nei tempi e con le modalità previste dallo Statuto dell’Associazione medesima e dal presente Regolamento.
Art. 21 – Elettorato attivo
1. Ogni socio persona fisica – ai sensi e per gli effetti del co. 3 dell’art. 4 e del co. 2 dell’art. 6 dello Stat. Naz. – esercita il diritto di elettorato attivo direttamente ovvero per delega, così previsto dalle disposizioni contenute nello Statuto Nazionale e negli statuti delle Avis territoriali, in presenza dei presupposti ivi richiesti.
Art. 22 – Elettorato passivo
1. Ogni socio persona fisica può proporre la propria candidatura alla elezione a componente di uno degli organi la cui elezione o nomina rientri nelle competenze delle Assemblee delle Avis di base, delle Avis Comunali o equiparate, delle Avis Provinciali o equiparate, delle Avis Regionali o equiparate, delle Avis territoriali di coordinamento intermedie già costituite alla data del 17 maggio 2003 e dell’AVIS Nazionale o ad essere designato quale delegato per l’Assemblea Provinciale o equiparata e/o per l’Assemblea di coordinamento intermedio, e/o per l’Assemblea Regionale o equiparata e/o per l’Assemblea Generale degli Associati.
2. La candidatura può essere proposta contemporaneamente per un solo organo di ogni livello associativo, ossia per un solo organo dell’Avis di base, dell’Avis Comunale o equiparata, dell’Avis Provinciale o equiparata, dell’Avis di coordinamento intermedio, dell’Avis Regionale o equiparata, e/o per un solo organo dell’AVIS Nazionale.
Regolamento AVIS Nazionale pag. 14/21
3. La candidatura ad essere designato quale delegato può essere proposta per tutte le Assemblee di ogni livello associativo.
4. La proposta di candidatura a componente del Consiglio Direttivo e a componente del Collegio dei Revisori dei Conti, per ciascun livello associativo, ovvero a componente dei Collegi Regionale e Nazionale dei Probiviri ovvero del Giurì Nazionale deve essere formulata per iscritto e fatta pervenire – almeno 8 giorni prima della data di ogni Assemblea elettiva – al Presidente dell’Avis Comunale di appartenenza. Le proposte di candidatura dei soci persone fisiche delle Avis di base per gli organi sociali di tutte le Avis sovraordinate andranno inviate al Presidente dell’Avis Comunale di riferimento.
5. L’avvenuto rispetto del termine di cui al precedente comma 4 è attestato dal timbro postale di spedizione oppure dalla ricevuta di presa consegna a mano oppure dalla ricevuta del fax. Le candidature pervenute tardivamente, per qualsiasi ragione, non possono essere accolte.
6. Ulteriori proposte di candidatura possono essere effettuate solo in sede di Assemblea, ad ogni livello, purché sostenute – nell’Assemblea di base o Comunale – da parte di almeno il 10% dei soci presenti all’Assemblea medesima, ovvero – nelle Assemblee Provinciali, Regionali o Equiparate – da parte di un numero di delegati e/o legali rappresentanti corrispondenti ad almeno il 10% dei soci.
7. Chiunque abbia presentato la propria candidatura, ai sensi del precedente comma 4 – e fatti comunque salvi i casi di assenza giustificata – deve essere presente all’Assemblea elettiva della propria Avis di base, Comunale o equiparata.
8. All’atto della formulazione di una proposta di candidatura, ai sensi del precedente comma 6, si rende necessario attestare contestualmente e per iscritto, in Assemblea, l’assenso del candidato proposto alla presentazione della candidatura medesima.
Art. 23 – Valutazione delle candidature
1. La valutazione delle candidature di cui ai commi 1 dell’articolo precedente viene effettuata, a livello delle Avis Comunali, Provinciali, Regionali o equiparate, in seno alla Assemblee di riferimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sulle competenze assembleari, contenute in ciascuno statuto territoriale.
2. Le singole candidature, pervenute o presentate nel modo sopra descritto e raccolte dai Presidenti competenti, vengono inserite in lista unica ovvero in più liste, distinte per ciascuno degli organi sociali da eleggere e sulla quali ciascuna Assemblea, per quanto di competenza, esprimerà il proprio voto.
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3. Ciascuna Assemblea competente non può proporre all’Assemblea dell’Avis sovraordinata un numero di candidati superiore ai componenti dell’organo da eleggere.
4. Risultano candidati alle cariche sociali sovraordinate coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti in sede assembleare.
5. Il procedimento di cui ai commi precedenti si applica altresì, in quanto compatibile, alla valutazione delle candidature dei delegati. Vengono designati quali delegati alle Assemblee delle Avis sovraordinate competenti, nel numero stabilito dagli statuti vigenti, i soci persone fisiche che abbiano conseguito la maggioranza dei voti.
Art. 24 – Competenze della Commissione Verifica Poteri nella fase antecedente allo svolgimento della seduta assembleare
1. A ciascun livello associativo territoriale l’Assemblea competente provvede – nella seduta ordinaria svolta nell’anno precedente a quella di rinnovo delle cariche sociali – alla nomina di una Commissione Verifica Poteri, composta analogamente a quanto previsto, per l’Assemblea Generale degli Associati, dal co. 6 dell’art. 6 del presente Regolamento.
2. La Commissione Verifica Poteri locale – che dura in carica quattro anni ed elegge al proprio interno il Presidente – ha il compito di accertare ed attestare gli aventi diritto al voto assembleare fra gli associati persone fisiche e/o giuridiche presenti all’Assemblea territoriale di riferimento.
3. E’ cura del Presidente dell’Avis competente convocare, entro il termine di 30 giorni successivi all’avvenuta nomina, i componenti della Commissione Verifica Poteri, affinché procedano all’elezione del Presidente della medesima.
4. Per consentire i lavori di verifica alla Commissione Verifica Poteri di ogni livello territoriale, compreso quello Nazionale, il Presidente di ciascuna Avis sottordinata deve far pervenire alla Segreteria dell’Avis sovraordinata – almeno 10 giorni prima della data dell’Assemblea Elettiva – gli atti di cui al precedente art. 6 nonché la copia del verbale della Commissione Verifica Poteri del proprio livello, attestante, fra l’altro, il numero dei soci in essere al 31 dicembre dell’anno precedente ed il numero delle donazioni fatte con riferimento all’anno precedente.
5. La Segreteria locale interessata – nonché quella Nazionale, per quanto di sua competenza – provvede tempestivamente a sottoporre la documentazione pervenutale, unitamente all’elenco dei soci di cui al comma 5 dell’art. 2 del presente Regolamento, al Presidente della Commissione Verifica Poteri di riferimento.
6. È compito della Commissione Verifica Poteri segnalare alle Segreterie di riferimento le eventuali posizioni anomale rilevate, al fine di consentire l’acquisizione in tempo utile e, ad
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ogni modo, prima dell’avvio dei lavori assembleari, degli elementi documentali e comunque conoscitivi ritenuti necessari e/o opportuni.
7. La Commissione Verifica Poteri dovrà consegnare l’esito delle verifiche condotte alla Segreteria dell’Avis competente, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno antecedente all’apertura dei lavori assembleari.
8. In caso di accertata posizione irregolare dei soci persone fisiche e/o dei Delegati e/o dei rappresentanti delle Associate Persone Giuridiche gli stessi non saranno ammessi alle operazioni di voto.
9. Eventuali contrasti, in ordine alla regolare posizione di uno o più soci persone fisiche e/o di associati persone giuridiche e/o di delegati tra le Avis interessate a tutti i livelli e la Commissione Verifica Poteri di riferimento, debbono essere da quest’ultima segnalati alla Presidenza dell’Assemblea competente in apertura di seduta, al fine di consentire in merito l’immediata deliberazione del consesso, che si svolge secondo le relative norme statutarie.
10. L’elenco definitivo degli aventi diritto al voto viene successivamente consegnato, per gli adempimenti di competenza, al Presidente del Comitato Elettorale.
Art. 25 – Norme applicative sulla composizione degli organi sociali
1. La composizione numerica degli organi sociali, a tutti i livelli, è determinata ai sensi delle disposizioni statutarie dell’AVIS Nazionale e di ciascuna Avis territoriale.
2. Nelle Avis di base e nelle Avis Comunali o equiparate si applica il sistema maggioritario: risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti.
3. Nelle Avis Provinciali o equiparate l’Assemblea ordinaria dell’anno precedente a quello in cui devono essere rinnovati gli organi sociali potrà stabilire – al fine di determinare i criteri di assegnazione dei seggi del Consiglio Direttivo Provinciale – suddividere la provincia di riferimento in più ambiti territoriali (es. Comunità Montana, ambiti amministrativi degli Enti Locali, ambiti territoriali di A.S.L, ecc.). Dovrà, in tal caso, essere garantita la rappresentatività di almeno un seggio per ogni ambito territoriale.
4. Nella stessa Assemblea ordinaria dell’anno precedente a quella elettiva l’Avis Provinciale dovrà inoltre sempre stabilire la modalità di assegnazione dei restanti seggi del Consiglio Direttivo Provinciale, che potrà prevedere l’applicazione del metodo d’Honts, in analogia a quanto stabilito per l’assegnazione dei seggi del Consiglio Nazionale. In alternativa, si potrà deliberare di procedere all’assegnazione sulla base del numero delle preferenze ottenute da ciascun candidato, a prescindere dall’ambito territoriale di provenienza del candidato stesso.
5. Nel caso in cui l’ambito territoriale dell’Avis Provinciale o equiparata non venga suddiviso in più ambiti territoriali, l’assegnazione dei seggi deve essere effettuata con il sistema maggioritario, sulla base delle preferenze ottenute da ogni candidato.
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6. In ogni fase elettiva – sia sulle proposte di candidature sia, successivamente, sui candidati – accanto al nominativo del socio candidato deve essere indicata l’Avis Comunale, di base o equiparata alla quale appartiene il candidato medesimo.
7. L’assegnazione dei seggi del Consiglio delle Avis Regionali o equiparate, analogamente a quanto previsto per la assegnazione dei seggi del Consiglio Nazionale, viene effettuata con il metodo d’Honts, dividendo cioè il numero dei soci di ogni Avis Provinciale o equiparata per 1, 2 ,3 ,4,…..ecc… sino alla concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere, nel numero stabilito in attuazione degli statuti di ciascuna Avis Regionale o equiparata, e scegliendo, quindi, fra i quozienti così ottenuti per tutte le Avis Provinciali o equiparate, i più alti. Nel rispetto delle norme statutarie citate, i primi Consiglieri vengono assegnati ai primi quozienti di ogni Avis Provinciale o equiparata, prescindendo dalla relativa consistenza numerica; si prosegue poi nell’assegnazione, a partire dal più alto fra i secondi quozienti delle singole Avis Provinciali o equiparate.
8. Per le Avis Regionali o equiparate il cui ambito territoriale coincida con una sola provincia o nelle quali l’Avis sia presente in una sola provincia, l’assegnazione dei seggi potrà essere effettuata con le stesse modalità previste per le Avis Provinciali o equiparate.
9. In ogni elezione, in caso di parità di voti risulterà eletto il candidato più giovane di età.
10. Nel caso in cui un candidato non accetti la carica sociale verrà sostituito seguendo l’ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.
Art. 26 – Verifica dei quorum ed espressioni di voto palese
1. In apertura di seduta assembleare la Commissione Verifica Poteri verifica la sussistenza del quorum costitutivo previsto e del quorum deliberativo necessario – nel rispetto del comma 7 dell’art. 9 dello Statuto nazionale e, a livello locale, delle norme statutarie corrispondenti – e ne comunica i risultati al Presidente dell’Assemblea.
2. Ove lo statuto dell’AVIS Nazionale o di ciascuna delle Avis territoriali non preveda quorum costitutivi e deliberativi qualificati, le eventuali assenze momentanee o definitive che si dovessero verificare nel corso delle votazioni assembleari non inficiano in alcun modo la validità della seduta e l’adozione delle deliberazioni relative.
3. I voti degli astenuti sono considerati irrilevanti al fine della formazione delle maggioranze.
4. In sede di voto, a tutti i livelli associativi in cui siano presenti persone fisiche o delegati di soci persone fisiche, essi devono essere chiaramente tenuti distinti dai rappresentanti legali dei soci Persone Giuridiche, per agevolare il conteggio dei voti da parte dei questori di sala in occasione delle votazioni palesi.
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5. Ove possibile, in sede assembleare si dovranno predisporre gli strumenti informatici necessari al conteggio di voti elettronici. In alternativa, i locali che ospitano la seduta dovranno essere allestiti per settori, allo scopo di consentire la distinzione tra le diverse categorie di soci ed agevolare la rapidità nel conteggio dei voti espressi. In particolare:
a) ai soci persone fisiche portatori esclusivamente del loro voto dovrà essere consegnato un contrassegno di colore giallo ;
b) ai soci persone fisiche delegati di un altro socio persona fisica dovrà essere consegnato un contrassegno di colore rosa;
c) ai delegati che rappresentino 5000 soci persone fisiche dovrà essere consegnato un contrassegno di colore rosso;
d) ai delegati che rappresentino frazioni di soci persone fisiche dovrà essere consegnato un contrassegno di colore blu, sul quale sia stato riportato il numero di soci rappresentato;
e) ai rappresentanti legali dei soci Persone Giuridiche dovrà essere consegnato un contrassegno di colore verde ed eventualmente su di esso dovrà essere indicato il numero di deleghe – fino ad un massimo di 10 – di altri associati Persone Giuridiche.
6. Il Presidente della Assemblea deve proporre in modo chiaro l’argomento posto in votazione, deve richiedere se vi siano interventi per dichiarazioni di voto (uno a favore ed uno contro la proposta) ed invita, quindi, gli aventi diritto ad esprimere il voto.
7. Prima di procedere ad una seconda votazione palese il Presidente deve comunicare alla Assemblea il risultato della precedente votazione.
Art. 27 – Il Comitato Elettorale
1. L’Assemblea elettiva delle Avis a tutti i livelli associativi, presieduta dal Presidente uscente dell’Associazione, in apertura di seduta provvede alla nomina a voto palese – determinandone di volta in volta il numero – dei componenti del Comitato Elettorale, che vengono scelti fra i presenti che non abbiano avanzato loro candidature e non siano stati candidati, ai sensi e per gli effetti dei commi 1 e 6 dell’art. 22 del presente Regolamento.
2. Il Comitato Elettorale è autonomo nel compiere quanto è necessario per le elezioni. Cura e presiede tutte le operazioni di voto e di scrutinio delle schede per le elezioni delle cariche sociali – in attuazione delle disposizioni seguenti e nel rispetto delle norme statutarie e di legge – e garantisce la regolare e ordinata attuazione delle operazioni elettorali, anche nei casi non previsti dal presente regolamento.
3. I membri del Comitato Elettorale non possono ricoprire alcun altro incarico nell’ambito dei lavori assembleari.
4. Il Comitato Elettorale nomina al proprio interno il Presidente e un Segretario e svolge i seguenti compiti:
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a) accerta l’identità personale degli elettori e la loro iscrizione nella lista degli aventi diritto di cui al comma 10 del precedente art. 24;
b) provvede alla raccolta delle deleghe dei soci persone fisiche – nelle Assemblee di base ed in quelle delle Avis Comunali o equiparate – e dei rappresentanti legali delle Associate persone giuridiche, nonché ad accertarne la regolarità ed a controfirmarle;
c) accerta la regolarità delle candidature ed il possesso da parte di ciascun candidato dei necessari requisiti;
d) effettua il sorteggio della lettera alfabetica, al fine dell’inserimento dei nominativi dei candidati nelle liste elettorali;
e) affigge – nel luogo delle elezioni – la liste elettorali come sopra formate ed una copia delle presenti norme elettorali, affinché i votanti ne possano prendere visione;
f) verifica, convalida e distribuisce le schede elettorali – predisposte dalla Segreteria competente – in relazione al numero di voti che ogni singolo elettore può esprimere;
g) vigila in ordine al regolare espletamento delle operazioni di voto;
h) procede allo spoglio delle schede;
i) decide su ogni contestazione e controversia in ordine alle operazioni di voto, fatto salvo il ricorso urgente e prima dell’inizio delle operazioni di voto all’Assemblea da parte dell’interessato.
5. Il Comitato Elettorale proclama i risultati dell’elezione e compila il relativo verbale che, sottoscritto da tutti i suoi membri, viene affisso in estratto nei locali della sede legale dell’Avis interessata nonché inviato, per conoscenza, all’AVIS Nazionale.
6. Il Presidente del Comitato Elettorale, entro trenta giorni dalla proclamazione del voto, convoca in prima adunanza gli eletti per raccogliere l’accettazione alla carica e perché si proceda alla nomina del Presidente di ciascun organo.
Art. 28 – Votazioni
1. Fatta eccezione per quanto disciplinato nella presente Sezione Integrativa, i tempi e le modalità di svolgimento delle procedure di voto nell’Assemblea elettiva di riferimento, a tutti i livelli associativi, devono essere resi noti ai soci persone fisiche, ovvero ai delegati di soci persone fisiche ed ai rappresentanti legali dei soci persone giuridiche all’atto della convocazione dell’Assemblea medesima, inviata – nel rispetto delle forme di comunicazione di cui al 2° comma del precedente art. 10 – nei tempi statutari previsti.
2. L’elezione dei componenti degli organi sociali di governo, di controllo e di giurisdizione, a tutti i livelli, avviene con le seguenti procedure:
a) le schede elettorali devono essere predisposte in modo che non possa essere individuato il votante, salvo consentire che le schede elettorali rappresentino il voto espresso, tenendo
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conto della rappresentatività assembleare ovvero di delegato, socio persona fisica o socio persona giuridica, del votante medesimo;
b) l’elettore non può aggiungere preferenze diverse da quelle indicate nella lista dei candidati né esprimere un numero di preferenze superiore ai 2/3 dei componenti degli organi sociali da eleggere, pena la nullità della scheda;
c) all’elettore vengono consegnate tante schede distinte, una per ciascuno degli organi che vanno ad essere rinnovati, firmate dal Presidente o da uno dei componenti del Comitato Elettorale, a ciò delegato;
d) le schede votate vengono consegnate dall’elettore al Presidente del Comitato che, in sua presenza, le introduce nell’apposita urna e, a conferma dell’avvenuta espressione del voto, appone la propria firma accanto al nome dell’elettore.
2. Nel caso in cui la lista dei candidati coincida con il numero dei componenti da eleggere, l’elezione viene effettuata con votazione palese, salvo che almeno un terzo dei soci presenti in Assemblea non richieda la votazione con scheda segreta.
Art. 29 – Ricorsi contro i risultati delle elezioni
1. Avverso i risultati delle elezioni i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso, entro 7 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, al Comitato Elettorale che decide in via definitiva entro i successivi 5 giorni.
2. La presentazione del ricorso di cui al comma precedente interrompe la decorrenza del termine di 30 giorni previsto dal comma 6 dell’art. 27. Il termine ricomincia a decorrere dalla scadenza dei 5 giorni sopra previsti.
3. Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso tutti i soci.
Art. 30 – Norma transitoria
1. Le norme contenute nella presente Sezione Integrativa entrano in vigore dalla data di approvazione della Sezione stessa, ossia dall’11 dicembre 2004.
2. Gli adempimenti relativi al rinnovo della cariche sociali che, a norma del presente Regolamento, devono compiersi in occasione della seduta dell’Assemblea ordinaria dell’anno precedente a quello di rinnovo delle cariche sociali, saranno compiuti – a tutti i livelli associativi territoriali interessati ed esclusivamente per la tornata elettorale del 2005 – nel corso delle Assemblee Straordinarie convocate per l’approvazione definitiva dei testi
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statutari omologati dal Comitato Esecutivo Nazionale oppure in apertura delle sedute delle stesse Assemblee Elettive